sabato 8 settembre 2012

La privacy a scuola: dieci regole dal Garante per la protezione dei dati personali

Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato delle novità tecnologiche in arrivo sul piano della protezione dei minori davanti alla televisione ed, in particolare, del "parental-control". Oggi, proseguendo nel parlare di nuove tutele, vogliamo confrontarci con un recentissimo comunicato comparso sul sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che fornisce un decalogo di regole utili in tema di tutela della privacy nelle scuole.
Indirizzate, questa volta, non solo agli studenti (eventualmente minori) ma anche ai professori ed ai genitori queste regole hanno l'obiettivo di riassumere i contenuti dei provvedimenti adottati e dei pareri forniti dal Garante in tema di privacy nelle scuole, fornendo ai suoi destinatari uno strumento di semplificata consultazione e di utilità come promemoria a pochi giorni dall'inizio delle lezioni.
Intititolato "La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare" il documento tocca vari temi scottanti: dalla necessità del consenso per la pubblicazione di vido e foto sui social network alla necessità di tutelare i ragazzi portatori di handicap in modo rafforzato, dall'utilizzo di tablet nelle classi all'uso delle foto di recite e gite scolastiche e così via.
Venendo ad esaminare brevemente le singole regole troviamo, innanzitutto, due indicazioni riguardanti lo svolgimento dei temi in classe. La prima precisa che l'assegnazione agli alunni di temi "riguardanti il loro mondo personale" non comporta una lesione della loro riservatezza da parte degli insegnanti; la seconda recepisce una regola di buon senso ricordando che la lettura pubblica in classe di tali elaborati "personali" esige una valutazione comparativa, da parte del professore, tra esigenze didattiche e tutela della privacy.

Una seconda regola riguarda gli smartphone. In primo luogo si precisa che è facoltà dell'istituto scolastico prendere una posizione, anche netta nel senso del divieto, riguardo all'uso di cellulari nella scuola. Nel caso in cui la scuola nulla dica è ammesso l'uso per fini strettamente personali e nel rispetto delle altre persone. Proprio la violazione dei diritti di terzi ed, in particolare, la mancata acquisizione del loro consenso preventivo alla diffusione della loro immagine in rete potrà comportare sanzioni disciplinari, pecuniarie ed, in gravi casi di lesione della dignità umana, anche penali a carico dello studente.
Tali indicazioni pensate per i cellulari di ultima generazione si estendono facilmente anche all'uso dei tablet i quali, in aggiunta, potranno servire per la consultazione di e-book (ossia libri elettronici).
Un terza regola sancisce la facoltà, per studenti e genitori, di scattare fotografie o registrare filmati durante gite, recite e saggi scolastici. Tuttavia tali riproduzioni dovranno essere destinate ad un uso strettamente personale e domestico. Riprenderà infatti vigore la regola del consenso preventivo delle persone presenti nel video o in foto nel caso in cui si vogliano diffondere in rete, pena la sanzionabilità di comportamenti difformi alla regola.
Il decalogo continua prevedendo un divieto di pubblicazione, rivolto agli istituti scolastici, dei nomi di coloro che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa nonché di coloro che siano in ritardo nel pagamento della retta. Si precisa quindi che "gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale" 
Una quinta disposizione riguarda l'insatallazione di telecamere sia dentro (consentita, ma con l'obbligo di una loro segnalazione mediante cartelli) che fuori (consentita, ma con la delimitazione dell'angolo visuale) l'istituto scolastico, nonché il loro funzionamento (mai in funzione in orari di apertura della scuola e cancellazione delle immagini entro 24 ore). 
Per quanto riguarda la facilitazione all'inserimento professionale degli studenti al termine del ciclo di studi, viene fatta concessione agli istituti di fornire alle imprese private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli ex studenti ma solo dietro richiesta di questi ultimi.
Una settima regola riguarda la possibilità di sottoporre agli studenti questionari per raccogliere informazione ai fini di attività di ricerca solo previa informativa ad essi ed ai genitori "sugli scopi della ricerca, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza adottate per la loro protezione". La compilazione può essere liberamente rifutata.
Una ottava norma riguarda alcune delle novità introdotte prima dell'estate dal decreto c.d. Semplifica Italia in tema di digitalizzazione delle iscrizioni, dei registri di classe e delle pagelle. Essendo la materia ancora in via di evoluzione e mancando ad oggi alcuni regolamenti attuativi da parte del Ministero, il Garante auspica qui, semplicemente, l'adozione di misure che siano idoone a garantire la sicurezza dei dati.
La penultima indicazione riguarda la necessaria pubblicità dei voti di verifiche ed interrogazioni, di scrutini e di esami di Stato con l'avvertenza, però, che nei tabelloni dei risultati dovrà essere omesso ogni riferimento alle condizioni di salute dello studente quale, ad esempio, quello alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap.
L'ultima regola riguarda in generale il trattamento dei dati personali. Le scuole hanno l'obbligo di informare le famiglie e gli studenti su quali dati raccolgano e come li utilizzino. I dati "sansibili" (religione, razza, salute) andranno trattati in conformità dell'apposito regolamento del Ministero dell'istruzione ad essi relativo. 
E' previsto il diritto di rettifica delle informazioni inesatte, incomplete o non aggiornate da parte delle famiglie. 
 
Al di là di quelle che sono le regole specifiche che abbiamo sommariamente descritto, questo decalogo ci pone di fronte a quelli che sono i nuovi problemi a cui il diritto fatica a trovare risposte adeguate. La tutela della privacy di fronte alle nuove tecnologie che sono in grado di lesionarla (da molteplici direzioni) in ogni istante della nostra vita; la tutela della dignità umana dei minori, specialmente se portatori di handicap dagli attacchi del bullismo "sociale" (ossia la pubblicazione in rete di atti di bullismo nelle scuole da parte di adoloscenti in cerca di fama); la gestione di un sempre maggiore multicuturalismo nelle scuole e l'assicurazione di una effettiva tutela delle minoranze etniche e religiose in modo costituzionalmente conforme; il bilanciamento fra l'inevitabile ingresso delle nuove tecnologie nella didattica e il mantenimento di una qualità, tradizionalmente elevata in Italia, dell'insegnamento scolatico obbligatorio. 
Questi, insieme a molti altri, sono temi fondamentali da affrontare oggi e nel futuro prossimo e la scuola, come istituzione sociale in cui "il vecchio" e "il nuovo" inevitabilmente vengono a contatto, sarà un banco di prova - al tempo stesso eccezionale e pericoloso - per eventuali regole a proposito. Di fronte alla plasticità e alla immediatezza della vita moderna il legislatore fatica a mantenere aggiornato il catalogo delle leggi e, conseguentemente, il ruolo seppur solo settoriale delle Autorità Garanti sarà sempre più importante.
Le regole che abbiamo sopra esposto sono un esempio semplice ma chiaro di quanto stiamo dicendo: in esse il Garante della privacy si confronta con tanti nuovi problemi cercando di contemperare, in ognuna delle dieci regole, opposte esigenze. Inoltre, in tali "nebbiosi" settori, l'attuazione delle regole e la sanzione per chi le viola sono, forse, compiti ancora più complicati rispetto a quello della previsione delle regole stesse ed anche in questo fondamentale sarà l'operato dei Garanti.

Per il collegamento all'articolo citato in apertura in tema di "parental control" e tutela dei minori davanti alla telaviosione potete andare QUI
  
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