lunedì 26 marzo 2012

Novità del governo tecnico per una maggiore effettività dell'art 41-bis

Dalla lettura dei quotidiani nei giorni passati abbiamo appreso la notizia sulle nuove intenzioni del nostro Guardasigilli che, dopo l’emanazione del decreto svuota-carceri n.211/2011 (analizzato in un nostro articolo linkato sotto), non diminuisce il suo ritmo lavorativo. Il governo, infatti, ha allo studio la possibile riapertura di luoghi detentivi come le isole di Pianosa e Asinara per i reati più gravi, come quelli previsti dal 41-bis. È stato proprio il Ministro della Giustizia Paola Severino ad annunciarlo, parlando nel corso di un'audizione presso la Commissione antimafia. Il Guardasigilli ha spiegato le motivazioni sull'opportunità di riaprire, previa idonee ristrutturazioni, gli istituti presenti presso le suddette isole che per la loro dimensione e la configurazione strutturale “si prestano al contempo ad accogliere un elevato numero di soggetti e a garantire tra gli stessi la massima separazione”. Secondo il parere del Ministro, il regime speciale previsto dall’articolo 41- bis dell’ordinamento penitenziario "è una misura efficace i cui risultati confermano la necessità che questa norma mantenga l’attuale conformazione ed ha un ruolo centrale per il contrasto alla criminalità organizzata"
L'articolo 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario n.354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è stato introdotto da una legge n.663 del 1986, prevedendo la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti, previste dalla stessa legge, in casi eccezionali. La rubrica del 41-bis parla di “situazioni di emergenza”
L'articolo è stato modificato e ampliato nel 1992, estendendo tale facoltà ministeriale di sospensione delle regole di trattamento ai casi di detenuti (anche in attesa di giudizio) per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica. In questo secondo caso la legge specifica si premura di indicare le misure applicabili, tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta "ora d'aria"), la censura della corrispondenza. Il complesso di queste misure è generalmente noto come "carcere duro".

Ecco parte del testo dell’art. 41-bis “situazioni di emergenza”: 
c.1 In casi eccezionali (es. di rivolta) il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati... 
c.2 Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti ordinari. La sospensione comporta le restrizioni necessarie... per impedire (che continuino) i collegamenti con l'associazione. 
bis. I provvedimenti sono adottati con decreto motivato del Ministro, sentito il pubblico ministero che procede alle indagini ovvero il giudice... I provvedimenti hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili... purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno...
quater. La sospensione delle regole (ordinarie) di trattamento può comportare: l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre. La determinazione dei colloqui (uno o due al mese) in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi (sempre con i difensori)... I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione... La limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno
... La sottoposizione a visto di censura della corrispondenza... La limitazione della permanenza all'aperto (non più di quattro ore al giorno)... 

Oltrepassando il dato letterale della norma, occorre andare a vedere la sua reale effettività. Lo stato di applicazione dell'art. 41-bis è monitorato dalla Commissione antimafia, la stessa in cui il Ministro ha enunciato per la prima volta la proposta della riapertura dei luoghi detentivi sulle isole. Si tratta di una commissione speciale bicamerale del Parlamento italiano, nominata con legge all'inizio di ogni Legislatura e composta da 25 deputati e da 25 senatori. È una commissione d'inchiesta e ha quindi poteri "simili" a quelli della magistratura e si occupa del "fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari". Nel corso delle indagini effettuate dalla Commissione sull’effettività del 41-bis è emerso che i detenuti sottoposti al regime differenziato comunicano con l'esterno e tra di loro in modo continuo e ordinario. Proprio quel che l'art. 41-bis vuole evitare, e cioè che i criminali continuino a delinquere in carcere. Alcuni esempi sono stati riferiti alle autorità giudiziarie dagli stessi appartenenti alle organizzazioni criminali, divenuti collaboratori di giustizia, come i metodi di trasmissione di documenti, di informazioni, di input all'esterno. Ciò avviene, ad esempio, attraverso caloriferi situati in luoghi "strategici" (come le aule delle videoconferenze o i locali delle docce) utilizzati come "buca delle lettere" o messaggi scritti su piccoli biglietti cuciti nell'interno degli abiti e non rilevabili dai controlli. In alcuni casi le comunicazioni vengono fatte durante i colloqui con i familiari. La Commissione antimafia, nel corso dei suoi lavori ha sottolineato la necessità di un'azione organica e programmata per individuare i punti critici del sistema sul piano operativo e consentire all'amministrazione penitenziaria di intervenire efficacemente. La Commissione ha sollecitato l'effettuazione di un costante monitoraggio delle forme sempre diverse utilizzate per mantenere i collegamenti tra detenuti (ad es. controllo durante l'attività sportiva, le celebrazioni liturgiche ed i pasti).
Dopo venti anni dall'introduzione dell'art. 41-bis comma 2 nell'ordinamento penitenziario appare chiaramente che l'istituto non è riuscito a raggiungere l'obbiettivo per il quale era stato pensato: i collegamento tra i detenuti mafiosi e l'esterno vengono mantenuti in tutta la loro evidenza, a prescindere dalle restrizioni che vengono imposte ai detenuti.

Collegamento con l'articolo recentissimo del nostro blog sul decreto del Ministro Severino del dicembre 2011: Il decreto svuota-carceri: quali gli effetti auspicati nel breve e lungo periodo?

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