mercoledì 4 gennaio 2012

Vietato sputare!


L'atto di sputare da semplice gesto di profonda maleducazione può essere sanzionato come un vero e proprio reato, così è stato deciso dalla nostra suprema Corte. La precisazione è arrivata con la sentenza n. 45924 del 9 dicembre 2011, nella quale la Cassazione con dovizia di particolari ha spiegato che sputare può configurare il reato previsto dall'articolo 639 del Codice Penale, che riguarda il deturpamento e imbrattamento di cose altrui, quando gli sputi sono intenzionali e finalizzati a imbrattare un determinato bene di altri.

Riportiamo qui di seguito l’articolo 639, cod.pen. “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”:
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635 (reato di danneggiamento che si consuma con il deterioramento e la distruzione del bene), deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito (...) con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva (ossia ripetizione dello stesso reato) per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
La Suprema Corte si è espressa sulla singolare questione a proposito del caso di un uomo avellinese che ha chiesto i danni ad un anziano signore di 87 anni per gli sputi lanciati contro la sua auto. Nel 2010 il giudice di pace aveva condannato il gesto maleducato dell'uomo con una multa di 50 euro, per il reato di deturpamento. Sentenza poi annullata  dal Tribunale di primo grado, in sede di impugnazione, con la motivazione che "il fatto non sussiste" perchè un semplice sputo non può produrre l'alterazione temporanea e superficiale del bene, necessaria per configurare il reato. Ma l'assoluzione non è piaciuta al proprietario dell'auto, che ha deciso di ricorrere in Cassazione per ottenere i danni. Il procuratore della Repubblica ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale perchè l'atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene e configurare il reato. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha giudicato fondato il ricorso, "bacchettando" il Tribunale perchè nell'esaminare il caso non aveva considerato che si trattava, in realtà, di diversi sputi e non di uno solo. Ciò aveva condotto i giudici di secondo grado ad una scorretta valutazione dell'elemento oggettivo del reato, la condotta, o meglio della sua idoneità a configurare il reato. Nell’affermare questo la Corte di Cassazione ha rinviato la valutazione dell'offensività dello sputo al tribunale (che sarà composto ovviamente da un giudice persona fisica diverso dal precedente) che dovrà nuovamente esaminare se nel caso in esame gli sputi del signore erano idonei a sporcare l'autovettura (alla luce di quanto è stato appunto affermato dalla Cassazione, rispettando il principio di diritto dalla stessa enunciato).

Utilizzando, in occasione di questa sentenza, la sua funzione nomofilattica, la Corte di Cassazione si prolunga nel definire e interpretare l’articolo de quo al fine di uniformare le future pronunce che verranno rese su questo tema. Afferma infatti che il reato di imbrattamento e deturpamento delle cose può configurarsi “allorchè gli sputi, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo”. 

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