lunedì 27 dicembre 2010

Processi lunghi: troppi ritardi nei risarcimenti

Se i "tempi della giustizia" sono lunghi cosa succede?
La lentezza dei processi italiani lede la richiesta di giustizia delle parti, determina la disfunzionalità dell'organizzazione giudiziaria, influisce negativamente sull'economia e sull'opinione del nostro Paese all'estero (meno investimenti, ad esempio) e produce inoltre costi aggiuntivi.
Chi sia stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo considerato "irragionevole", cioè troppo lungo, può richiedere al giudice italiano per questo motivo una equa riparazione, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. “legge Pinto”).
Tale risarcimento monetario è previsto nei confronti di “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” in relazione al mancato rispetto del termine di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. (art.6 CEDU)

mercoledì 22 dicembre 2010

Immunità come deroghe alla legge penale?

Nell'articolo di lunedì scorso 22 Novembre avevo messo in luce quale fosse la diversa ragione giuridico-politica che sta alla base delle regole sulle immunità nazionali piuttosto che internazionali. Non riprendo ulteriormente l'argomento e rimando quindi all'articolo precedente per chi fosse curioso. Oggi vorrei invece, tra le numerose distinzioni che vengono fatte all'interno della grande categoria "immunità", scatola piuttosto complessa e variegata, sceglierne una, quella che più mi ha colpito per la sua sottigliezza e cercare di metterla in luce.
Ci siamo lasciati dicendo che, a prescindere da quale sia l'ordinamento dal quale tali regole traggono la loro efficacia, nazionale o internazionale che sia, le immunità sono norme eccezionali poste a favore di determinati soggetti. In particolare esse dispiegano i loro effetti più importanti all'interno dei singoli Stati e quello più significativo è sicuramente la deroga alla legge penale.
Ci stiamo quindi chiedendo: quali differenti conseguenze si vengono a creare se a fruire della immunità è, ad esempio, un parlamentare italiano piuttosto che un diplomatico straniero?

sabato 18 dicembre 2010

Divieto d'uso della forza per gli Stati e per gli individui?

Studiando il diritto internazionale sono venuto a conoscenza di una evoluzione radicale nella concezione dell'uso della forza nella comunità internazionale avvenuta durante il Novecento. Sebbene in tale ambito si riferisca ai rapporti fra Stati, quali enti indipendenti e sovrani, credo che si possa riferire, in via di principio, anche ai rapporti fra i singoli individui.
In passato esisteva un diritto pacifico degli Stati di risolvere le loro controversie ricorrendo alla forza armata. Era anzi, la guerra, il mezzo più diffuso di regolare i conflitti fra di essi, si pensi ai numerosissimi scontri che hanno caratterizzato tutta la storia europea partendo dal Rinascimento per arrivare alla cd "grande guerra" scoppiata nel 1914. 
Tale diritto prendeva il nome di ius ad bellum (ovvero, testualmente, "diritto di portare la guerra") .

venerdì 10 dicembre 2010

Palazzo Madama e Montecitorio più utili in Europa che in Italia

Il Parlamento nazionale è, riprendendo l'impostazione tradizionale di derivazione illuministica, l'organo più rappresentativo del popolo, che direttamente lo elegge e ne è destinatario finale di ogni suo atto.
Proprio in virtù del suo carattere "democratico" appartiene al Parlamento in via esclusiva la competenza legislativa, il potere cioè di porre in essere leggi contenenti disposizioni giuridiche vincolanti per l'intera comunità presente sul territorio nazionale.
La nostra Costituzione infatti, mantenendo il suddetto stampo tradizionalistico sancisce  all'articolo 70 che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere." 

martedì 7 dicembre 2010

La Costituzione: unico atto normativo "apolitico"

Il termine costituzione di un'organizzazione definisce la sua forma, struttura, attività, carattere e regole fondamentali. L'uso attualmente più comune del termine rimanda, senz'altro, alla legge fondamentale di uno Stato, mentre per l'atto di altri enti, pubblici o privati, usa solitamente la denominazione di statuto.
La prima accezione del termine Costituzione si riferisce ad un insieme di norme attraverso le quali una determinata collettività si "costituisce" in Stato, dotandosi di un ordinamento giuridico sovrano ossia indipendente "esternamente" da ordinamenti di altri Stati ed effettivo "internamente" su un popolo e territorio definito.
Queste norme identificano la collettività, ne rappresentano la "carta d'identità" e la tengono insieme in un dato momento storico, indipendentemente che siano scritte su un atto o che non lo siano. Si parla infatti, nel primo caso di Costituzione scritta o formale e, nel secondo, di Costituzione non scritta o materiale.

giovedì 2 dicembre 2010

I Tribunali Penali Internazionali: dall’IMT all’ICC

I tribunali penali internazionali hanno acquistato nel ventesimo secolo un ruolo decisivo per l’affermazione del diritto penale internazionale.
Tali istituzioni sono state create non solo per la gravità dei crimini perpetrati a partire dal secondo conflitto mondiale, ma anche per l’inadeguatezza degli organi nazionali a porre in essere un’efficace azione repressiva. La particolare efferatezza dei crimini di cui si discute li trasforma da fatti meramente interni a fatti che interessano il diritto internazionale. Nell’ordinamento internazionale si verifica dunque una sottrazione di sovranità allo stato, alla sua potestà punitiva sugli individui mediante l’esercizio della giurisdizione.
I tribunali di Norimberga e di Tokyo sono i primi esempi di tribunale penale internazionale.